Con 180 sì, il Senato approva in via definitiva la legge sul biotestamento. Novità rilevanti riguardano le dat, l’accanimento terapeutico, il consenso informato e l’idratazione forzata. Il senatore Lo Giudice: “Bella giornata per i diritti, ma il dibattito sul fine vita non è finito qui. Ora si potrà discutere di eutanasia”.

Mentre il radicale Marco Cappato sta affrontando il processo a suo carico per aver aiutato dj Fabo ad accedere all’eutanasia in Svizzera, il Senato italiano approva in via definitiva la legge sul biotestamento. Dopo 8 mesi di stallo a Palazzo Madama e le tensioni nella maggioranza tra Pd e centristi, la legge che regola il fine vita è passato con 180 voti favorevoli, mentre a piazza Montecitorio l’associazione Luca Coscioni manifesta con tutti i protagonisti della decennale campagna a favore del testamento biologico.

“Questa è una bella giornata per i diritti civili e per la democrazia in questo Paese – commenta ai nostri microfoni il senatore Sergio Lo Giudice – In questa strana legislatura, partita così male, sono stati però approvati provvedimenti molto importanti, dalle unioni civili al divorzio breve, fino alla legge contro il caporalato. E non rinunciamo alla speranza che possa aprirsi anche una finestra per lo ius soli”.

Lo Giudice reputa “equilibrata” la legge, frutto di un confronto tra posizioni diverse, comunque tese a garantire il diritto delle persone ad autodeterminarsi e a decidere della propria salute e della propria vita.
Il dibattito sul fine vita, però, non è terminato. “C’è un tema che oggi è tabù, l’eutanasia, su cui il dibattito è ancora asfittico, ma grazie alla legge sul biotestamento credo che dalla prossima legislatura si possa cominciare a discuterne”.

Ma cosa prevede la legge approvata? I provvedimenti sono diversi e riguardano temi come il consenso informato, le Disposizioni Anticipate di Trattamento, l’idratazione forzata, l’accanimento terapeutico e la questione dei minori.
L’articolo 1 tratta del consenso informato, stabilisce il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare il consenso. Nutrizione e idratazione artificiale sono da considerarsi “trattamenti sanitari”.

Il medico può rifiutarsi di “staccare la spina”, ma è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente. Perciò le strutture sanitarie devono dare piena attuazione alla legge e sono chiamate a trovare una ‘risposta attiva’, affinché la volontà del paziente sia rispettata.
Quanto alla terapia del dolore, la legge si occupa del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della possibilità di ricorre alla sedazione palliativa profonda continua.

L’articolo 2 analizza il tema dei minori o di persona incapace e chiarisce che la persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest’ultimo incarico preveda anche l’assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità ed esprimendo la propria volontà.

Una delle novità più grandi è contenuta nell’articolo 3, che disciplina le Dat, le disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni in materia di trattamenti sanitari, indicando una persona di sua fiducia (il fiduciario) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al pieno rispetto delle Dat le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all’atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso in cui le Dat non indichino un fiduciario, si legge nel testo, vengono sentiti i familiari. Le Dat devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

L’articolo 4 è dedicato alla pianificazione condivisa delle cure, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. Il personale sanitario è tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

L’articolo 5 stabilisce che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle dichiarazioni in merito già presentate e depositate. Infine, l’articolo 6 stabilisce che entro il mese di aprile, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, il ministero della Salute presenti al Parlamento una relazione sull’applicazione della norma.

ASCOLTA L’INTERVISTA A SERGIO LO GIUDICE: