Il sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria è cambiato profondamente negli ultimi anni. Tra percorsi da 60 CFU, percorsi transitori, corsi rivolti ai vincitori di concorso e differenti tipologie di 30 CFU, orientarsi non è sempre semplice. Una delle confusioni più frequenti riguarda proprio i percorsi previsti dall’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023, destinati a una categoria ben precisa di docenti: chi possiede già un’abilitazione all’insegnamento oppure una specializzazione sul sostegno.
Si tratta di un percorso differente da quello previsto per chi deve conseguire la prima abilitazione. Tra le offerte dedicate a questa tipologia di formazione rientrano i 30 CFU Mnemosine Art. 13, rivolti proprio a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno. La funzione del percorso è infatti permettere a chi è già professionalmente qualificato di ottenere un’ulteriore abilitazione su un’altra classe di concorso o su un diverso grado di istruzione, attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA nell’ambito della formazione iniziale degli insegnanti.
La possibilità è espressamente prevista dall’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023, che disciplina il nuovo sistema universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria.
A chi sono rivolti i 30 CFU Art. 13
Il primo elemento da chiarire riguarda i destinatari.
Possono accedere al percorso coloro che sono già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso oppure su un altro grado di istruzione. La possibilità riguarda anche chi ha conseguito la specializzazione per le attività di sostegno.
È quindi possibile, ad esempio, che un docente specializzato sul sostegno voglia conseguire l’abilitazione per una classe di concorso curricolare, oppure che un docente già abilitato in una disciplina voglia ottenere una seconda abilitazione.
La normativa pone però una condizione fondamentale: resta necessario possedere il titolo di studio richiesto per l’accesso alla nuova classe di concorso. Essere già abilitati o specializzati sul sostegno non consente quindi di prescindere dai requisiti curriculari previsti per la classe di concorso che si intende conseguire. Questo principio è espressamente previsto dall’art. 13 ed è ribadito anche nei bandi universitari dedicati a questi percorsi.
È un aspetto particolarmente importante perché spesso si tende a considerare il percorso da 30 CFU come uno strumento utilizzabile anche per integrare i crediti disciplinari mancanti. Non è così.
I 30 CFU dell’Art. 13 appartengono al percorso abilitante e sono cosa diversa dai CFU eventualmente necessari per soddisfare i requisiti di accesso a una determinata classe di concorso.
Prima dei 30 CFU bisogna verificare la classe di concorso
La verifica del titolo di studio rappresenta quindi uno dei passaggi più importanti prima dell’iscrizione.
Ogni classe di concorso può richiedere una determinata laurea e, a seconda del titolo posseduto, specifici esami o un certo numero di CFU in determinati settori scientifico-disciplinari.
Due laureati con titoli apparentemente simili possono trovarsi in situazioni molto diverse perché i rispettivi piani di studio possono comprendere insegnamenti differenti.
Un esempio frequente riguarda la classe A-12, Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado. Per molti titoli è necessario controllare la presenza di crediti nelle aree della letteratura italiana, della linguistica, della geografia, della storia, del latino e delle discipline linguistiche. Non esiste però una combinazione identica valida indistintamente per qualsiasi laurea: il controllo deve essere effettuato sul singolo titolo.
Quando dal piano di studi emergono crediti mancanti, questi devono essere acquisiti attraverso strumenti diversi dal percorso abilitante. In casi di questo tipo possono essere valutati corsi singoli universitari o percorsi specificamente strutturati per integrare determinati SSD. Per la A-12, ad esempio, esistono differenti configurazioni del Master A12 Mnemosine, proprio perché il fabbisogno di CFU può cambiare da un candidato all’altro. La scelta va effettuata soltanto dopo avere confrontato gli esami già sostenuti con i requisiti della propria laurea.
Questo passaggio permette di evitare uno degli errori più frequenti: iscriversi a un percorso abilitante pensando che i suoi 30 CFU possano automaticamente sanare eventuali carenze disciplinari pregresse.
Una seconda abilitazione, non un percorso per la prima abilitazione
La denominazione “30 CFU” può creare equivoci perché nell’attuale sistema esistono più percorsi con lo stesso numero di crediti ma con destinatari e finalità differenti.
I 30 CFU dell’Art. 13 sono dedicati a chi possiede già un’abilitazione o la specializzazione sul sostegno. Non vanno quindi confusi, ad esempio, con i percorsi da 30 CFU previsti per altre categorie di aspiranti docenti.
La differenza non è puramente terminologica: cambiano i requisiti di accesso, la natura del percorso e, in alcuni casi, anche le modalità di organizzazione delle attività formative.
Un approfondimento pubblicato da ObiettivoScuola.it ha messo a confronto proprio i 30 CFU destinati agli abilitati e agli specializzati con i percorsi da 30 CFU rivolti ad altre categorie, evidenziando la diversa disciplina in materia di destinatari, accesso e attività formative.
Per chi sta valutando l’iscrizione è quindi indispensabile individuare prima la propria categoria e soltanto dopo cercare l’offerta formativa corrispondente.
Come si svolgono i percorsi 30 CFU Art. 13
Uno degli aspetti che rende questi percorsi particolarmente interessanti per chi già lavora nella scuola è la possibilità di seguire le attività didattiche in modalità telematica sincrona.
“Sincrona” significa che le lezioni si svolgono online ma in diretta, secondo un calendario prestabilito. Non si tratta quindi di lezioni registrate da seguire liberamente in qualsiasi momento.
La frequenza è obbligatoria. Per essere ammessi alla prova finale è necessario partecipare ad almeno il 70% delle attività didattiche previste.
Nell’offerta attualmente proposta attraverso i 30 CFU Mnemosine Art. 13, le lezioni sono organizzate online in modalità sincrona e il percorso comprende complessivamente 180 ore di attività. La classe di concorso determina l’università o l’istituzione presso cui il percorso è disponibile e, in alcuni casi, la stessa classe può essere presente presso più istituzioni.
L’esame conclusivo, diversamente dalle lezioni, deve essere svolto in presenza. Per i percorsi attualmente organizzati sono previste 36 città tra cui il corsista può scegliere la sede dell’esame finale.
Questa distinzione tra didattica online ed esame in presenza è importante soprattutto per chi valuta il corso sulla base della propria disponibilità lavorativa o della distanza geografica.
In cosa consiste la prova finale
La prova finale è finalizzata a verificare le competenze professionali acquisite durante la formazione e comprende una componente di progettazione didattica e una lezione simulata.
Il candidato è chiamato a predisporre un intervento di progettazione didattica innovativa, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali e multimediali, riferito alla disciplina o alle discipline della classe di concorso.
È inoltre prevista una lezione simulata su un tema assegnato dalla commissione con 48 ore di anticipo rispetto alla data della prova. La lezione ha una durata massima di 45 minuti.
Il percorso conduce quindi a un titolo abilitante vero e proprio e non a una semplice certificazione di frequenza. La disciplina della prova finale rientra nel quadro definito dal DPCM 4 agosto 2023.
Perché una seconda abilitazione può essere utile
Conseguire un’ulteriore abilitazione può avere conseguenze concrete sulla carriera professionale di un docente.
La prima riguarda le graduatorie. L’abilitazione costituisce infatti il titolo che consente l’accesso alla prima fascia delle GPS per la relativa classe di concorso, secondo le regole vigenti al momento dell’aggiornamento.
Per chi è già specializzato sul sostegno può inoltre rappresentare un modo per ampliare le proprie possibilità professionali verso il posto comune.
Per i docenti di ruolo l’acquisizione di una nuova abilitazione può invece assumere rilievo nelle procedure di mobilità, nei passaggi di cattedra o di ruolo e, quando ricorrono le condizioni previste dal contratto sulla mobilità, anche nel trasferimento dal sostegno al posto comune nello stesso grado.
Naturalmente il possesso dell’abilitazione non elimina gli altri requisiti eventualmente richiesti dalle specifiche procedure: ogni domanda deve essere valutata sulla base della disciplina in vigore in quel momento.
L’utilità del titolo non va quindi letta soltanto in funzione dell’accesso a un concorso, ma anche come possibilità di ampliare nel tempo le opzioni professionali del docente.
I percorsi Art. 13 sono a numero chiuso?
Un’altra differenza significativa rispetto ad altre tipologie di percorsi riguarda l’accesso.
I percorsi destinati ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno non sono collegati allo stesso meccanismo di programmazione del fabbisogno utilizzato per altre tipologie di formazione iniziale.
Proprio per questa ragione le università hanno potuto attivare i percorsi Art. 13 indipendentemente dalla quantificazione dei posti prevista per altre categorie.
Questo non significa però che qualsiasi classe di concorso sia sempre disponibile presso qualsiasi università.
L’offerta dipende dagli accreditamenti e dalle scelte delle singole istituzioni. Prima di iscriversi occorre quindi verificare che la propria classe di concorso sia effettivamente attiva presso uno degli enti che propone il percorso.
Il quadro normativo continua a evolvere
La disciplina della formazione iniziale degli insegnanti è stata oggetto di numerosi interventi negli ultimi anni.
Il riferimento fondamentale resta il DPCM 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023, che definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria.
Successivamente il Ministero dell’Università e della Ricerca è intervenuto con diversi decreti per autorizzare e organizzare l’offerta formativa delle varie annualità. Per l’a.a. 2025/2026, ad esempio, il MUR ha emanato il decreto n. 138 del 27 gennaio 2026 relativo all’attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.
Per questo motivo, quando si valuta l’iscrizione, non è sufficiente affidarsi a informazioni risalenti alle prime edizioni del nuovo sistema. Bisogna verificare l’edizione effettivamente attiva, la classe di concorso, l’istituzione che la eroga, il calendario e le disposizioni contenute nel relativo bando.
Come scegliere il percorso giusto
La scelta dovrebbe partire da una sequenza molto semplice.
Prima si verifica di appartenere alla categoria destinataria dell’Art. 13: docente già abilitato oppure specializzato sul sostegno.
Subito dopo si verifica il titolo di accesso alla nuova classe di concorso e l’eventuale presenza di tutti gli esami o CFU richiesti.
Solo a questo punto ha senso individuare l’università o l’istituzione che propone il percorso e confrontare calendario, modalità organizzative, sede della prova finale e costi.
Questo ordine è importante perché evita di confondere due questioni differenti: l’accesso alla classe di concorso e l’abilitazione all’insegnamento.
Il primo dipende dal titolo universitario e dal relativo piano di studi; la seconda viene invece acquisita attraverso il percorso abilitante.
Un’opportunità soprattutto per chi è già dentro la scuola
I 30 CFU Art. 13 rappresentano quindi un tassello particolare del nuovo sistema di formazione degli insegnanti.
Non costituiscono una scorciatoia per entrare nel mondo della scuola senza i requisiti richiesti e non servono a sostituire gli eventuali crediti disciplinari mancanti. Sono invece uno strumento pensato per chi possiede già una qualificazione professionale e vuole ampliare il proprio campo di insegnamento.
Per un docente specializzato sul sostegno possono aprire la strada a un’abilitazione curricolare; per un docente già abilitato possono consentire l’accesso a una seconda classe di concorso o a un diverso grado di istruzione.
La possibilità di seguire le lezioni online rende il percorso compatibile con molte situazioni lavorative, ma resta necessario considerare l’obbligo di frequenza e la prova finale in presenza.
Più che chiedersi genericamente se “convengano” i 30 CFU, quindi, la domanda corretta è un’altra: quale nuova abilitazione può essere realmente utile rispetto al proprio titolo di studio, alla carriera già maturata e agli obiettivi professionali futuri?
Ed è proprio dalla verifica della classe di concorso che dovrebbe partire ogni scelta.







