La commissione Giustizia del Senato, il 27 gennaio, ha approvato a maggioranza il nuovo Ddl stupri, proposto dalla presidente della Commisione, Giulia Buongiorno. Con il nuovo testo, viene riformulato l’art. 609 bis c.p in materia di violenza sessuale.
La notizia ha fatto clamore perché, da un lato, la destra è venuta meno all’accordo, siglato da una stretta di mano tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, con l’opposizione e, dall’altro, perché torna a esporre la donna a rischi per la propria stessa vita, dovendo tornare a dimostrare di aver resistito alla violenza.
Il problema di rimuovere il concetto di “consenso” dal ddl Stupri
«Si torna al 1930, quando si costringeva la donna a resistere – spiega ai nostri microfoni Milli Virgilio, avvocata di diritto penale comparato, socia dell’Associazione Orlando e impegnata nella politica del diritto e pratica politica del movimento delle donne – Solo portando sul suo corpo segni di resistenza, anche fisica, riusciva a dimostrare di aver subito violenza. In questo modo si alza il livello del rischio, si costringe la donna ad un “onere di resistenza”».
La rimozione della parola “consenso” dal testo al Senato, sostituita dalle espressioni “contro la volontà” e “dissenso”, causa quindi una colpevolizzazione quasi implicita della donna che subisce un abuso, oltre che ad una vittimizzazone secondaria che spesso avviene nel momento di una possbile denuncia.
La legge degli anni ’30 e specificatamente nell’art. 519 c.p “Violenza carnale”, poneva al centro il fatto che l’atto fosse avvenuto con una violenza “sufficiente” a dimostrare che la vittima non lo volesse. Le responsabilità venivano scaricate e pesate solo sulla vittima che doveva dimostrare un trauma psicologico e fisico per essere creduta.
La svolta, almeno teorica, è del 1996, quando la Cassazione affermò che «la violenza può consistere anche nella semplice sopraffazione, senza necessità di lesioni» e senza una resistenza eroica della vittima che fino a quel momento era l’unico strumento di legittimazione e “prova” dello stupro subito.
La cancellazione della parola “consenso”, fortemente caldeggiata anche dalle disposizioni della Convenzione di Istanbul, non è l’unica modifica al testo precedentemente approvato alla Camera. La seconda modifica riguarda un inasprimento delle pene per il reato di stupro. Il problema sistemico della violenza di genere tuttavia, come anche l’avvocata afferma ai nostri microfoni, non può essere gestito e cotrastato alimentando un sistema repressivo, soprattutto quando poco tempo fa venivano bloccati dal governo strumenti preventivi come l’educazione sessuale nelle scuole.
Passare da consenso a “contro la volontà e “dissenso”, dunque, riporterebbe indietro l’ordinamento giuridico ad un modello basato sulla coercizione.
La legislazione che sta passando in altri Stati, invece, è un modello di tipo consensuale. «Ci sono vari modi di declinare il consenso – spiega Virgilio – Si può parlare ad esempio di consenso puro, affermativo e così via». In particolare, in Europa ci sono diversi modelli, da quello spagnolo a quello tedesco, passando per quello svedese.
Le modifiche operate dalla destra stanno scatenando anche la reazione dei movimenti femministi e dei centri antiviolenza.
Per il 15 febbraio, la rete D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) ha indetto, a seguito di un’assemblea che ha visto la partecipazione di più di 500 persone tra singoli, collettivi e movimenti femministi e transfemministi, una giornata di mobilitazione nazionale, che vedrà l’organizzazone di oltre 100 piazze. «Si tratta di esprimere la massima forza fuori dal Parlamento, in collaborazione con il dentro per vedere se si riesce a fermarlo», conclude Virgilo.
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